Regio decreto 2395/1923
Art. 67 — Gli attuali referendari della Corte dei conti e quelli da nominarsi, giusta l'art
Art. 67. Gli attuali referendari della Corte dei conti e quelli da nominarsi, giusta l'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono collocati nel grado sesto del personale della magistratura della Corte stessa, salva l'applicazione del precedente art. 46 per il conferimento dei posti del grado quinto. L'eccedenza eventualmente risultante nel numero dei referendari sara' compensata con altrettante vacanze nel grado sesto del ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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