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Regio decreto 2395/1923

Art. 52 — Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decre…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/52parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 52. Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decreto, oltre le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 23 e 26, si applicano quelle concernenti speciali benefici a favore del personale ex combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonche' quelle degli articoli 44 e 45 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, e relative modificazioni ed estensioni, e dell'articolo 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739. Restano ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici gia' valutati in gradi precedenti al grado attualmente ricoperto, nonche' quelle, da operarsi in relazione ai benefici valutabili in quest'ultimo grado, nei casi di promozioni all'atto dell'applicazione del presente decreto e successivamente. E' abrogata, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

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