Regio decreto 2395/1923
Art. 5 — In aggiunta allo stipendio stabilito a norma del precedente art
Art. 5. In aggiunta allo stipendio stabilito a norma del precedente art. 4, e' assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata, per ciascun grado, dall'allegato III predetto. Il supplemento di servizio attivo non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti di pensione, e non e' corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione, la quale a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo. Agli ufficiali detto supplemento non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio e' sospeso o ridotto. Nei casi di cui al terz'ultimo ed al penultimo comuni del precedente art. 4, spetta il supplemento di servizio attivo del nuovo grado, senza diritto a differenza per quello eventualmente maggiore in precedenza goduto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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