Regio decreto 2395/1923
Art. 46 — I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai prece…
Art. 46. I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai precedenti articoli 33 a 40 e quelli disposti dalle norme speciali del Capo III del presente decreto, saranno conferiti mediante promozione di grado ai termini degli articoli 6 a 13, 15, 24, 25, 43 a 45, e delle disposizioni speciali contenute nel Capo III predetto. Non possono pero essere conferiti, per un numero di posti corrispondenti all'eccedenza, a cominciare dal grado piu' prossimo a quello in cui l'eccedenza stessa si verifica, i posti vacanti nei gradi inferiori a quelli in cui esista personale in soprannumero ai sensi del precedente art. 41.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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