Regio decreto 2395/1923
Art. 42 — La norma di cui all'ultimo comma dell'art
Art. 42. La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che risultino in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione dei precedenti articoli 37 a 40 e del successivo art. 46.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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