Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 42
Regio decreto 2395/1923

Art. 42 — La norma di cui all'ultimo comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/42parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 42. La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che risultino in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione dei precedenti articoli 37 a 40 e del successivo art. 46.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 41 Art. 43 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.