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Regio decreto 2395/1923

Art. 39 — I personali gia' appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in classi, costituite, ciascuna…

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Art. 39. I personali gia' appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in classi, costituite, ciascuna, di determinato numero di posti, vengono collocati, secondo l'ordine di anzianita', nella classe meno elevata.

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