Regio decreto 2395/1923
Art. 32 — Il limite di lire cinquemila stabilita dall'art
Art. 32. Il limite di lire cinquemila stabilita dall'art. 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, per i cumuli d'impiego, modificato dall'art. 1, primo comma, del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n, 899, e' elevato a lire dodicimila. Agli effetti dell'art. 10 della citata legge, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto Luogotenenziale, il limite, entro il quale e' ammesso il cumulo di' una pensione con uno stipendio, e' portato a lire ottomila. Nei detti limiti e' calcolato il supplemento di servizio attivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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