Regio decreto 2395/1923
Art. 30 — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministr…
Art. 30. Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, sara' determinato il numero massimo degli impiegati che da altre amministrazioni possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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