Regio decreto 2395/1923
Art. 28 — Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile puo', entro i limiti dei posti, essere trasferit…
Art. 28. Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile puo', entro i limiti dei posti, essere trasferito dai ruoli centrali a quelli provinciali e dipartimentali, o viceversa, della medesima amministrazione appartenenti allo stesso gruppo. I trasferimenti hanno luogo fra gradi equiparati e l'impiegato trasferito e' collocato, nell'ordine di anzianita', al posto che gli spetta secondo la data di nomina al grado gia' ricoperto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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