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Regio decreto 2395/1923

Art. 26 — Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, de…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/26parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 26. Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonche' dei graduati e degli agenti di custodia delle carceri, sono stabiliti in conformita' dell'allegato VI al presente decreto. Per la concessione degli aumenti di stipendio ai detti personali si applicano le norme stabilite dal successivo art. 156 e per gli aumenti di paga quelle recate dalle disposizioni in vigore. Per il supplemento di servizio attivo a quelli dei personali predetti cui esso spetti, si osservano le disposizioni del precedente art. 5. Le tabelle organiche per i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto; per i sottufficiali e militi della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, nonche' per gli agenti di custodia delle carceri, sono stabilite dall'allegato VII al presente decreto. Per le nomine e le promozioni del personale di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti. Le tabelle organiche del personale stesso possono essere variate con la legge del bilancio. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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