Regio decreto 2395/1923
Art. 2 — Il personale civile e militare dipendente dallo Stato e' assunto in ruoli, secondo le norme del presente decr…
Art. 2. Il personale civile e militare dipendente dallo Stato e' assunto in ruoli, secondo le norme del presente decreto e quelle speciali delle singole amministrazioni. Il personale stesso, fatta eccezione per quello di cui agli art. 22 e 26 del presente decreto e per quello considerato ai successivi art. 212 e 213, e' distinto in tre gruppi - A, B, C - e classificato in tredici gradi. La classificazione in gruppi e in gradi del personale predetto e' stabilita in conformita' dell'allegato I al presente decreto. Nei ruoli nei quali risultano suddivisioni di personali in classi, la classe costituisce grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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