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Regio decreto 2395/1923

Art. 197 — Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/197parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 197. Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e gli altri addetti agli uffici dei consegnatari medesimi, pure continuando a far parte del personale delle singole amministrazioni e, se di ruolo, ad appartenere, per i fini di carriera, ai ruoli rispettivi, dipendono direttamente, agli effetti di servizio e disciplinari, dal Provveditore generale. Il numero di impiegati strettamente occorrente per il funzionamento degli indicati uffici verra' determinato dal Ministro delle finanze di concerto con i singoli Ministri. Quando, per provvedimenti concernenti i detti impiegati, debba essere sentito il consiglio d'amministrazione e di disciplina, il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, al Consiglio medesimo, presso il Ministero competente.

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