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Regio decreto 2395/1923

Art. 194 — Il Governo del Re ha facolta' di disporre, quando ne riconosca la possibilita', in seguito a miglioramento de…

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Art. 194. Il Governo del Re ha facolta' di disporre, quando ne riconosca la possibilita', in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli attualmente corrisposti a titolo di caro-viveri. Tale riduzione avra' applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare dello Stato.

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