Regio decreto 2395/1923
Art. 182 — Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmen…
Art. 182. Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmente in vigore riflettenti gli assegni nei viaggi e nelle missioni per ragioni di servizio nell'interno dello Stato, tranne che per i marescialli dei tre gradi e sottufficiali di gradi corrispondenti, per i quali l'indennita' giornaliera di viaggio o di missione e' stabilita nella misura di L. 20.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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