Regio decreto 2395/1923
Art. 178 — Le indennita' professionali stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, dell…
Art. 178. Le indennita' professionali stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e le indennita' di servizio speciale per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria e per gli ufficiali veterinari sono soppresse. Sono pero' conservate agli ufficiali in servizio alla entrata in vigore del presente decreto ed a quelli che saranno ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo. Nulla e' innovato agli assegni speciali di bordo stabiliti dal R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, e successive varianti. Le concessioni dell'alloggio e le indennita' che ne tengono luogo, stabilite dalle attuali disposizioni per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, sono conservate soltanto per gli ufficiali che abbiano assunto ed esercitino effettivamente le cariche e le funzioni alle quali e' annesso l'alloggio o l'indennita'. L'amministrazione della marina conserva, pero', la facolta' di assegnare alloggi a pagamento anche a militari, che non ricoprano le cariche di cui al precedente comma, nelle sedi di comando marittimo che abbiano locali demaniali disponibili. Il canone d'affitto e' stabilito di concerto con l'amministrazione finanziaria. E' conservata ad personam l'indennita' d'alloggio agli ufficiali che ne siano provvisti alla data d'attuazione del presente decreto e che non si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma del presente articolo. Restano ferme le disposizioni che regolano la misura e la concessione dell'indennita' mensile di volo al personale della Regia aeronautica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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