Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 163
Regio decreto 2395/1923

Art. 163 — Gli esami di idoneita' di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/163parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 163. Gli esami di idoneita' di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, saranno costituiti da una prova scritta e da una orale su materie riguardanti i servizi, secondo le norme che saranno determinate nel decreto ministeriale di bando degli esami stessi. Sono esenti dall'esame predetto coloro che per un periodo di almeno un anno abbiano disimpegnato lodevolmente mansioni inerenti alla carriera cui aspirano e che, previo parere favorevole del capo dell'ufficio da cui dipendono, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria dal consiglio di amministrazione; il quale all'uopo formera' una speciale graduatoria. Gli impiegati da nominarsi in seguito ad esame avranno la precedenza su quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 162 Art. 164 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.