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Regio decreto 2395/1923

Art. 161 — Le disposizioni degli articoli 41, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/161parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 161. Le disposizioni degli articoli 41, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni e norme complementari, che conferiscono speciali diritti di carriera al personale ex combattente, sono mantenute in vigore.

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