Regio decreto 2395/1923
Art. 161 — Le disposizioni degli articoli 41, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n
Art. 161. Le disposizioni degli articoli 41, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni e norme complementari, che conferiscono speciali diritti di carriera al personale ex combattente, sono mantenute in vigore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.