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Regio decreto 2395/1923

Art. 159 — L'art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/159parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 159. L'art. 9 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, deve intendersi nel senso che il soprassoldo giornaliero di lire due non compete agli allievi carabinieri, spettando ai medesimi la razione viveri. Dall'entrata in vigore del presente decreto il soprassoldo, di cui all'articolo citato, e' soppresso per gli allievi guardie di finanza, ai quali e', in sostituzione, assegnata la razione viveri predetta.

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