Regio decreto 2395/1923
Art. 152 — La norma del precedente art
Art. 152. La norma del precedente art. 42 si applica per l'amministrazione della marina, anche per le eccedenze derivanti dalle promozioni effettuate in base all'art.9 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 254.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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