Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 149
Regio decreto 2395/1923

Art. 149 — Nulla e' innovato alle disposizioni di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/149parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 149. Nulla e' innovato alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2131, concernente il personale civile tecnico del Regio istituto idrografico.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 148 Art. 150 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.