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Regio decreto 2395/1923

Art. 147 — Le funzioni di direttore generale e di capi divisione nell'amministrazione centrale della Marina, stabilite d…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/147parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 147. Le funzioni di direttore generale e di capi divisione nell'amministrazione centrale della Marina, stabilite dall'ordinamento in vigore ed assegnate a personale militare possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali ammiragli e generali di qualsiasi grado, quelli di direttore capo divisione normalmente a capitani di vascello e gradi corrispondenti, ed eccezionalmente anche a capitani di fregata o tenenti colonnelli. Gli ufficiali chiamati a coprire posto di capo sezione sono normalmente del grado di capitano di fregata o corrispondente, ed eccezionalmente del grado di capitano di corvetta. Gli ufficiali chiamati a coprire posto di capo sezione sono normalmente del grado di capitano di fregata o corrispondente, ed eccezionalmente del grado di capitano di corvetta o corrispondente.

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