Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 135
Regio decreto 2395/1923

Art. 135 — Ai concorsi ed agli scrutini di cui agli articoli precedenti si provvede con apposite norme da emanarsi con d…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/135parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 135. Ai concorsi ed agli scrutini di cui agli articoli precedenti si provvede con apposite norme da emanarsi con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi di concerto col Ministro delle finanze.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 134 Art. 136 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.