Regio decreto 2395/1923
Art. 132 — Gli impiegati, collocati ai termini dei precedenti
Art. 132. Gli impiegati, collocati ai termini dei precedenti. articoli 121 lettera d) e 122 lettera b), nel grado undecimo dei ruoli del personale appartenente ai gruppi B e C, sono promossi al grado decimo, anche in soprannumero, quando raggiungono l'anzianita' richiesta per il conseguimento del quarto aumento periodico di stipendio. La stessa norma si applica: per la promozione di grado in grado, fino al decimo incluso, degli impiegati collocati nei gradi undecimo e dodicesimo ai sensi del citato art. 122, lettera c); nonche' per la promozione, fino al grado undecimo, degli impiegati collocati nei gradi dodicesimo e tredicesimo, ai termini della lettera d) dello stesso articolo. In corrispondenza alle eccedenze risultanti nei singoli gradi per effetto delle promozioni suindicate, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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