Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 120
Regio decreto 2395/1923

Art. 120 — Nella prima attuazione del presente decreto, per il conferimento dei posti nel ruolo del personale dei serviz…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/120parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 120. Nella prima attuazione del presente decreto, per il conferimento dei posti nel ruolo del personale dei servizi postali ed elettrici appartenente al gruppo A si osservano le seguenti norme: a) i posti del quinto grado sono conferiti, a scelta del Ministro, su liste proposte dal consiglio di amministrazione, tra i funzionari, che abbiano grado non inferiore a primo segretario. Il consiglio compila liste che comprendano almeno tre funzionari per ogni posto da conferire; b) ai posti del grado sesto sono collocati gli attuali direttori capi divisione ed equiparati; i rimanenti posti sono conferiti, per merito comparativo, in base a due distinte graduatorie formate dal consiglio di amministrazione: la prima, per un quarto dei posti, esclusivamente fra i capi sezione; la seconda, per i tre quarti dei posti, fra i capi sezione ed i primi segretari; c) ai posti del grado settimo sono collocati i rimanenti capi sezione; i posti restanti sono conferiti ai primi segretari, per merito comparativo, in base a graduatoria formata dal consiglio di amministrazione; d) i posti del grado ottavo sono conferiti, su parere del consiglio di amministrazione, in ragione: 1°) di un terzo, per merito comparativo fra i primi segretari che non siano stati collocati nei gradi precedenti, i segretari che abbiano conseguita la idoneita' in un esame di merito' per il grado di primo segretario, e i segretari che contino almeno dieci anni di anzianita' di grado o siano provvisti dei titoli di cui all'art. 16, lettera a) del presente decreto; 2°) di due terzi, per anzianita' congiunta al merito, fra i primi segretari che non siano stati collocati nei gradi precedenti e i segretari che abbiano conseguito la idoneita' al grado di primo segretario in un esame di merito. Il collocamento nel grado ottavo, ai sensi dei precedenti numeri 1 e 2, si effettua alternando una promozione per merito comparativo con due per anzianita' congiunta al merito; e) ai posti del nono grado vengono assegnati i primi segretari che non trovano collocamento nei gradi superiori, indi i segretari che abbiano riportata l'idoneita' in precedenti esami per il grado di primo segretario e non siano stati collocati al grado ottavo, ed infine i segretari che siano compresi in apposita graduatoria di merito da formarsi con le norme di cui alla lettera b) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 119 Art. 121 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.