Regio decreto 2395/1923
Art. 118 — Agli effetti del collocamento del personale nei ruoli unificati di cui al precedente articolo 117 l'anzianita…
Art. 118. Agli effetti del collocamento del personale nei ruoli unificati di cui al precedente articolo 117 l'anzianita' e' determinata come segue: a) per i direttori capi divisione, capi sezione ed equiparati, nominati ai detti gradi prima del 30 aprile 1919, da quella risultante a tale data, con l'aggiunta del servizio utile prestato nel grado posteriormente alla data medesima; b) per il rimanente personale che sia tuttora provvisto del grado rivestito al 30 aprile 1919, dall'anzianita' di grado riconosciuta dall'articolo 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, con l'aggiunta del servizio utile prestato nel detto grado successivamente alla stessa data del 30 aprile 1919; c) per il personale che ha raggiunto l'attuale grado con decorrenza posteriore al 30 aprile 1919, dall'anzianita' nel grado attuale; a parita' di questa, dalla anzianita' nel grado precedente, e, a parita' di tale anzianita', dall'eta', salvo i diritti derivanti da concorsi o dalle graduatorie di nomina; d) per il personale che ha preso posto nell'attuale grado dopo il 30 aprile 1919, ma con decorrenza anteriore a termini del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, dall'anzianita' nel grado riconosciuta dall'art. 65 di detto decreto; a parita', dall'anzianita' conseguita nel grado precedente, ed a parita' di tale anzianita', dall'eta', salvo i diritti derivanti da concorsi o dalle graduatorie di nomina. Il personale che al 30 aprile 1919 apparteneva al ruolo speciale dei telefoni e quello posteriormente nominato in ruolo per il servizio telefonico, sebbene classificato nei ruoli unificati, viene inscritto in un quadro separato, con le stesse norme di cui alle lettere precedenti. Il bibliotecario dell'amministrazione centrale e' collocato tra i primi segretari, con una anzianita' di grado corrispondente alla meta' degli anni di servizio prestato. Per il personale che, ai termini dei seguenti articoli 121 e 122, viene classificato nel ruolo del gruppo B ai gradi decimo e undecimo o nel ruolo del personale contabile ed esecutivo, appartenente al gruppo C e che proviene da concorsi per esami a posti di alunno e di ufficiale postale e telegrafico, di applicato nell'amministrazione dei telefoni o di direttrice di commutazione, sostenuti anteriormente al 1° maggio 1919 o cui sia stato richiesto per la nomina a tali posti un titolo di studio superiore a quello prescritto per la nomina stessa dalle norme organiche in vigore all'atto in cui questa ebbe luogo, e' computata, come decorsa ed acquisita, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, la maggiore anzianita' di tre anni utile nel grado attualmente rivestito e valevole anche a tutti gli effetti previsti dal decreto stesso, esclusa la corresponsione di qualsiasi competenza o indennita' arretrata. Agli agenti che da almeno sei anni esercitino funzioni di messaggero e che vengano classificati nei quadri del personale subalterno, e' valutata, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, una maggiore anzianita' utile, nel grado, di due anni. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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