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Regio decreto 2395/1923

Art. 109 — Il personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica, assunto in base al Regio decreto 31 ottobre 1919, n

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/109parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 109. Il personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica, assunto in base al Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, non dispensato dal servizio in occasione delle revisioni stabilite dall'articolo 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e che non venga esonerato in applicazione del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, si intende confermato definitivamente ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 6 del citato Regio decreto 31 ottobre 1919, n.2296. I funzionari della sanita' pubblica attualmente investiti delle funzioni di capo di divisione e ispettore superiore medico o veterinario, ai quali nella prima applicazione del presente decreto, non fossero conferiti posti del grado sesto aventi tali qualifiche, vengono iscritti rispettivamente fra i medici provinciali di prima classe o fra i veterinari provinciali di prima classe, conservando il titolo inerente alle loro attuali funzioni.

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