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Regio decreto 2316/1923

Art. 7 — II corpo della giustizia militare cessa di far parte del Regio esercito

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Art. 7. II corpo della giustizia militare cessa di far parte del Regio esercito. Il personale della giustizia militare e' costituito di magistrati e di cancellieri. Esso dipende dal Ministero della guerra il quale provvedera' a mettere a disposizione del Ministero della marina, di concerto col medesimo, il personale necessario al funzionamento dei tribunali militari marittimi.

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