Regio decreto 2316/1923
Art. 7 — II corpo della giustizia militare cessa di far parte del Regio esercito
Art. 7. II corpo della giustizia militare cessa di far parte del Regio esercito. Il personale della giustizia militare e' costituito di magistrati e di cancellieri. Esso dipende dal Ministero della guerra il quale provvedera' a mettere a disposizione del Ministero della marina, di concerto col medesimo, il personale necessario al funzionamento dei tribunali militari marittimi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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