Regio decreto 2316/1923
Art. 4 — Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo e' costituito un ufficio di istruz…
Art. 4. Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo e' costituito un ufficio di istruzione. Per l'istruzione di procedimenti penali relativi a reati consumati fuori dal luogo dove ha sede il tribunale militare, il giudice istruttore ha facolta', sia di recarsi sul posto, sia di delegare con rogatoria i giudici istruttori della magistratura ordinaria, ovvero i pretori mandamentali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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