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Regio decreto 2316/1923

Art. 2 — I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque memb…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/2parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 2. I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque membri, dei quali il presidente e altri tre membri sono ufficiali e il quinto membro, con le funzioni di relatore, appartiene al personale della giustizia militare. Le nomine dei membri militari presso i singoli tribunali sono fatte per decreto Reale. Le funzioni di segretario sono esercitate dal personale di cancelleria della giustizia militare.

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