Regio decreto 2316/1923
Art. 19 — I magistrati cessano dal servizio per limiti di eta' al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado …
Art. 19. I magistrati cessano dal servizio per limiti di eta' al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado non inferiore a quello di avvocato militare, al compimento del sessantacinquesimo per i gradi di giudice relatore e vice avvocato militare e inferiori. Gli stessi limiti di eta' sono stabiliti, rispettivamente, per il cancelliere capo del Tribunale Supremo e per gli altri gradi del personale di cancelleria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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