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Regio decreto 1043/1923

Art. 9 — Le vacazioni di cui e' cenno nell'articolo precedente e nei successivi sono di due ore, e nel calcolo delle m…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/9parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 9. Le vacazioni di cui e' cenno nell'articolo precedente e nei successivi sono di due ore, e nel calcolo delle medesime non sara' mai computato il tempo impiegato nell'andata o nel ritorno. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora ed un quarto sara' dovuto il diritto intiero. Per ogni giornata ciascun perito non potra' ricevere piu' di quattro vacazioni, neppure per operazioni che si riferiscono ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, pei quali si fara' risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

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