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Regio decreto 1043/1923

Art. 7 — Gli onorari o le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorita' giudiziar…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/7parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 7. Gli onorari o le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorita' giudiziaria nei casi previsti dal codice di procedura penale saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.

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