Regio decreto 1043/1923
Art. 1 — L'indennita' che, a norma dell'art
Art. 1. L'indennita' che, a norma dell'art. 6 capoverso primo del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, puo' competere ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, e' di lire tre ogni giorno, salvo per le donne, per le quali e' fissata in lire due. Nessuna indennita' spetta ai minori degli anni 14.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1.
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