Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1290/1922Art. 8
Regio decreto 1290/1922

Art. 8 — Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che marchino, ovvero siano in numero ins…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/8parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 8. Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che marchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi nel primo grado delle carriere d'ordine e subalterne, disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le nomine indicate nel precedente articolo. Parimenti, quando, negli esami di concorso, gli invalidi dichiarati idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai quali spetti la precedenza nelle nomine, non siano in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti i rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso. Potranno egualmente conferirsi ad altri aspiranti i posti di agente subalterno, quando siano in numero insufficiente le domande di invalidi idonei a coprire i posti medesimi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.