Regio decreto 1290/1922
Art. 71 — Le disposizioni generali, transitorie e varie del presente decreto si applicano all'amministrazione postale, …
Art. 71. Le disposizioni generali, transitorie e varie del presente decreto si applicano all'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, in quanto non sia diversamente stabilito dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli dal 32 al 39. Rimangono in vigore le disposizioni concernenti le altre amministrazioni dello Stato che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 30 settembre 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - SCHANZER - AMENDOLA - TADDEI - ALESSIO - BERTONE - PARATORE - SOLERI - DE VITO - ANILE - RICCIO - BERTINI - TEOFILO ROSSI - DELLO SBARBA - FULCI - LUCIANI. Visto, il Guardasigilli: Alessio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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