Regio decreto 1290/1922
Art. 51 — Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al procedente art
Art. 51. Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al procedente art. 43 e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, banditi in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 61 e a quelle dell'art. 2, secondo comma, del R. decreto 23 dicembre 1919, n.2590, abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno sette decimi, hanno diritto alla nomina in ruolo per le cattedre attualmente vacanti o che si renderanno vacanti successivamente dopo la nomina dei vincitori negli stessi concorsi, e con precedenza sopra i graduati nei concorsi che saranno banditi successivamente. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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