Regio decreto 1290/1922
Art. 43 — Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati i capi e gl…
Art. 43. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati i capi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualita' di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sara' computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianita' utile. Qualora, nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sara' considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed in tal caso sara' valutata per un anno intero. Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratto a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sara' computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidita' che determinarono l' allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 70, comma 2) l'abrogazione dell'art. 43.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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