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Regio decreto 1290/1922

Art. 3 — Le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere ed equiparati sono conferite agli impiegati del…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/3parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 3. Le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere ed equiparati sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per gli altri due terzi mediante esame di idoneita'. Sono ammessi all' esame di concorso o a quello di idoneita' gli impiegati, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sette o nove anni di effettivo servizio nel grado o in altri equiparati, compreso il periodo di prova, ovvero quello di alunnato, e che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacita', diligenza e buona condotta. Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati provvisti di laurea o titoli equipollenti. Per gli impiegati che abbiano prestato presso altre amministrazioni servizio in grado equiparato a quello da essi ricoperto, tale servizio verra' computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo per un periodo non superiore a quattro anni. Per quelli provenienti da categorie inferiori della stessa amministrazione, il servizio prestato nelle categorie medesime verra' computato per la meta' e, in ogni caso, per non oltre quattro anni. I candidati vincitori dei posti mossi a concorso hanno la precedenza su quelli approvati nell'esame di idoneita'. Nella graduatoria dei candidati approvati negli esami di idoneita' sara' tenuto conto, oltreche' del risultato degli esami stessi, anche dell'anzianita' di grado valutata ai sensi del presente articolo. Le norme per l'applicazione del presente articolo saranno emanate con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri.

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