Regio decreto 1290/1922
Art. 23 — Le disposizioni dell'art
Art. 23. Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2325, si applicano a tutti gli impiegati civili e militari di altre amministrazioni per il periodo di servizio prestato effettivamente nelle colonie. Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, e, ove occorra, con gli altri ministri competenti, sara' riveduto e modificato, con criteri di perequazione, il trattamento speciale del personale che presta servizio presso le amministrazioni coloniali, modificando le disposizioni dei RR. decreti 4 luglio 1910, n. 562; 5 giugno 1913, n. 798; 22 gennaio 1914, n. 19 ; 10 dicembre 1914, n. 1510 ; 22 novembre 1919, n. 2300; 27 novembre 1919, n. 2325 ; 20 gennaio 1921, n. 313 ; 1° maggio 1921, n. 706 ; e quelle dei decreti luogotenenziali 4 agosto 1918, n. 1238 ; 24 novembre 1918, n. 1916 ; 6 luglio 1919, n. 1344. Gli aumenti di stipendio conseguenti dall'applicazione delle tabelle annesse al presente decreto non potranno avere alcun effetto sulla determinazione delle indennita' coloniali di qualsiasi natura.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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