Regio decreto 1290/1922
Art. 13 — Gli impiegati ed agenti ai quali, nell'applicazione del presente decreto, e' attribuibile il trattamento econ…
Art. 13. Gli impiegati ed agenti ai quali, nell'applicazione del presente decreto, e' attribuibile il trattamento economico relativo al medesimo grado di cui essi sono attualmente provvisti, saranno collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi con anzianita' identica a quella loro attribuita nel quadro attuale del grado stesso, a norma del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni, o dei provvedimenti che estesero le relative disposizioni ai ruoli provinciali e speciali. Sara' tenuto conto, altresi', per l'inquadramento predetto, delle disposizioni che abbiano comunque concesso il beneficio di un collocamento piu' favorevole di quello spettante in base alla semplice anzianita' nel grado, eccettuate quelle dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, nonche' quelle del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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