Regio decreto 1290/1922
Art. 1 — Senza pregiudizio delle tabelle numeriche da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921 n
Art. 1. Senza pregiudizio delle tabelle numeriche da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921 n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, e fermo il limite massimo di spesa stabilito rispettivamente dagli articoli 1 e 2 delle leggi medesime, sono approvate le tabelle degli stipendi contenute negli allegati A e B annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri. Le tabelle nn. 3 e 4, concernenti rispettivamente il personale d'ordine e il personale subalterno delle amministrazioni centrali, si applicano a tutti i personali d'ordine subalterni ed equiparati, il cui trattamento non sia regolato da altre apposite tabelle comprese negli allegati suddetti. Il disposto del precedente comma non riguarda i personali civili di ruolo appartenenti alle amministrazioni militari dipendenti dal ministero della guerra, per i quali sara' provveduto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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