Regio decreto 932/1922
Art. 91 — Art. 2 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592
Art. 91. (Art. 2 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592). Per la concessione dei mutui di miglioramento e per la piena efficacia della relativa garanzia ipotecaria, e' sufficiente la dimostrazione che il richiedente e' il legittimo possessore del fondo nel quale devono essere eseguite le opere di miglioramento. La dimostrazione del legittimo possesso sara' fatta mediante la presentazione dell'estratto storico catastale o anche a tenore delle disposizioni del codice civile, o, in difetto, con le modalita' stabilite della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª) per i danneggiati dal terremoto della Liguria.
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