Regio decreto 932/1922
Art. 88 — Art. 11. D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 2 legge 8 ottobre 1920, n. 1479
Art. 88. (Art. 11. D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 2 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). Il patrimonio delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari e' costituito: 1° dalla somma di L. 3.000.000 assegnata quanto a lire 1.800.000 alla Cassa di Cagliari e quanto a L. 1.200.000 alla Cassa di Sassari, in forza dell'art. 2 (parte prima) della legge 14 luglio 1907, n. 562. Su tale somma le Casse provinciali non corrisponderanno alcun interesse fino a tutto il 1930; dal 31 dicembre 1931 in poi corrisponderanno per 40 anni un'annualita' fissa, comprendente l'interesse del 2% e l'ammortamento del capitale; 2° da una somma uguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dagli avanzi eventuali di cui al 1° capoverso dell'art. 7 della legge stessa; 3° dall'anticipazione di L. 2.200.000 accordata della Cassa dei Depositi e Prestiti per L. 1.200.000 alla Cassa di Cagliari e per lire 1.000.000 a quella di Sassari, a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665; su tale anticipazione, la cui restituzione sara' fatta in tredici rate annuali, a cominciare dal 31 dicembre 1931, le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno l'interesse del 2%. Il capitale in tal modo anticipato e' garantito dallo Stato. La differenza fra l'interesse del 2%, corrisposto dalle Casse provinciali e quello del 4% spettante alla Cassa dei Depositi e Prestiti sulle somme anticipate sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura; 4° dalla somma di L. 1.000.000 assegnata per L. 600.000 alla Cassa di Cagliari e per L. 400.000 alla Cassa di Sassari dall'art. 3 del R. D. L. 15 settembre 1915, n. 1375, all. D.; 5° da tutti i beni di origine ademprivile attribuiti alle Cassa. Detti beni saranno quotizzati e concessi in enfiteusi a termini delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 14 luglio 1907, n. 562, ovvero alienati, previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento; 6° dalle somme ricavate dalla vendita dei beni predetti; 7° dal capitale costituente il fondo del soppresso censorato dei Monti frumentari e dai capitali di provenienza diversa gia' amministrati dal Prefetto di Cagliari ed assegnati al mantenimento del soppresso ufficio di ispezione, istituito dalla legge 2 agosto 1897, n. 382. Detti capitali sono ripartiti fra le due Casse provinciali nella proporzione di tre quinti a quella di Cagliari e due quinti a quella di Sassari, ivi computate le somme effettivamente pagate sul detto fondo per vigilanza sui Monti di ciascuna Provincia dopo l'entrata in vigore della legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844. 8° dai proventi raccolti dai Monti frumentari di ciascuna Provincia a norma del regolamento 15 maggio 1898, n. 174.
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