Regio decreto 932/1922
Art. 79 — Art. 8 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307
Art. 79. (Art. 8 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307). Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, oltre che alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, a termini dell'art. 4 del presente Testo unico, sono parimenti sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio per le operazioni riguardanti i mutui ipotecari a favore dei danneggiati dal terremoto.
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