Regio decreto 932/1922
Art. 74 — Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445
Art. 74. (Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445). Il Ministero per l'agricoltura aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti da almeno un anno, con un capitale iniziale interamente versato non minore di lire tremila; l'altro fra le Casse agrarie costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno. Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi suddetti e' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire diecimila all'anno. Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
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