Regio decreto 932/1922
Art. 54 — Art. 7 legge 21 dicembre 1902, n. 542
Art. 54. (Art. 7 legge 21 dicembre 1902, n. 542). L'azione e le operazioni dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono regolate da uno statuto approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro di Agricoltura.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.