Regio decreto 932/1922
Art. 40 — Art. 2 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798
Art. 40. (Art. 2 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798). Alla formazione del capitale della Sezione di cui all'articolo precedente sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, oltre l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, le Casse di risparmio, i Monti di pieta' e tutti gli istituti ordinari e cooperativi di credito che operano nelle Venezie. Ad aumento del capitale suddetto e' devoluto il fondo di lire 1.500.000 all'anno, da stanziarsi per cinque anni nel bilancio del Ministero di Agricoltura, a sensi dell'art. 2 del R. Decreto-legge 4 maggio 1920, n. 661. Il Consorzio per il credito agrario nel Veneto, costituito a sensi dell'art. 1 del citato decreto legge, cessa di funzionare alla data di costituzione della Sezione predetta, la quale si intende surrogata al Consorzio in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalle operazioni fino allora compiute.
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