Regio decreto 932/1922
Art. 4 — (Art
Art. 4. (Art. 25 Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190). Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformita' delle disposizioni del presente Testo Unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
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