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Regio decreto 932/1922

Art. 33 — Art. 1, 2 e 13 legge 6 luglio 1912, n. 802

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/33parte di Regio decreto 932/1922
Art. 33. (Art. 1, 2 e 13 legge 6 luglio 1912, n. 802). E' costituito in Porto Maurizio un Istituto colla denominazione di «Istituto di credito agrario per la Liguria». Il capitale e' formato da una dotazione di L. 500.000, prelevata dal fondo di L. 25.000.000 assegnato dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria e dalla somma di lire 543.000 residuata dal fondo di lire 1 milione destinato ad assegnazione di sussidi ai danneggiati delle alluvioni e dalle mareggiate, a sensi dell'articolo 13 della legge 6 luglio 1912, n. 802.

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