Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 31
Regio decreto 932/1922

Art. 31 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/31parte di Regio decreto 932/1922
Art. 31. (Art. 26 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; art. 25 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798). E' esteso il beneficio del gratuito patrocinio: a) agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali; b) ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie e di prestanze agrarie, ai Consorzi agrari e in genere agli enti agrari e associazioni agrarie delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna; c) ai Consorzi e Sindacati agrari, alle Casse agrarie, nonche' alle Casse di risparmio e alle Banche cooperative, per quanto riguarda le loro operazioni agrarie, delle Marche e dell'Umbria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 30 Art. 32 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.